Il regime forfettario agevolato include numerose semplificazioni fiscali e contabili ed agevolazioni per le imprese di piccole dimensioni.
Cos’è il regime forfettario?
Il regime forfettario è stato originariamente introdotto con la Legge di stabilità 2015, per poi essere modificato con la Legge di stabilità 2017 e, infine, con la Legge di bilancio 2019. Questo, andando a sostituire i precedenti regimi agevolati, è diventato il nuovo regime naturale per tutti coloro i quali cominciano un’attività di impresa, arte o professione, o che la svolgono già.
Infatti, il regime forfettario è un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una partita Iva agevolata. Questo perché con il regime forfettario il reddito di un titolare di partita Iva viene tassato a forfait, ovvero sulla base di un indice di redditività che cambia sulla base del tipo di attività svolta dal contribuente.
I requisiti 2019 del regime forfettario
Dal 1 gennaio 2019, infatti, ci sono nuovi requisiti di accesso, permanenza e tassazione per quanto riguarda le partite Iva che utilizzano questo regime fiscale agevolato. Per quanto riguarda i requisiti d’accesso 2019 al regime forfettario, l’adesione è concessa a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, che nell’arco dell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite massimo di 65 mila euro (non più, quindi, entro i 25 e i 50 mila euro)
- non abbiano partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari
- non abbiano il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario
Al contrario, per quanto riguarda le clausole di esclusione, non possono accedere al regime forfettario le partite Iva che:
- hanno una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari o società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quelle del soggetto che applica il forfettario;
- esercitano un’attività prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei 2 periodi d’imposta precedenti (ovvero nei confronti di persone comunque riconducibili agli stessi datori di lavoro);
- non risiedono in Italia (a meno che non provengano da un paese membro dell’Ue o appartenente allo spazio economico europeo e producano almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo nel territorio nazionale);
- in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricato (o porzioni di esso), di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
Regime forfettario e tassazione
Per quanto riguarda il meccanismo di tassazione del regime forfettario da applicare su ricavi e compensi per i soggetti fiscali che lo applicano, con l’introduzione della flat tax le partite Iva con un fatturato fino a 65 mila euro sono soggette al 15%. Se invece il reddito annuo è tra i 65 mila e i 100 mila euro, dal 2020 in poi la tassazione sale al 20%. Se l’attività è invece una start up, la tassazione prevista è del 5%. Coloro che applicano questo regime, inoltre, sono titolati ad usufruire di un regime di maggior favore anche in ambito previdenziale. Infatti, a questi viene applicata una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali a seguito di specifica richiesta all’Inps.
Per quanto riguarda, infine, le partite Iva con regime dei minimi, chi non ha superato i cinque anni di applicazione ed è ancora sotto i 35 anni di età può continuare ad applicare l’imposta sostitutiva al 5% (sempre nel rispetto dei limiti nei ricavi e delle condizioni dei minimi).
Regime forfettario e fatturazione elettronica
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017, in relazione all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, beneficiano dell’esonero le imprese ed i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta:
- Regime di vantaggio (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011);
- Regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
Dunque chi gode di regime forfettario è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma nulla vieta loro di usare la e-fattura.
Alcuni servizi di assistenza fiscale online – tra cui Fiscozen – dispongono di un’apposita sezione per la fatturazione elettronica, che gli abbonati possono utilizzare senza costi extra: un’ottima soluzione per chi desidera stare al passo con le nuove tecnologie ed abbandonare, una volta per tutte, le fatture in versione cartacea.